Esecuzioni: gli interventi nel PNNR
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Procedure Esecutive · 28 Aprile 2021
Esecuzioni:
gli interventi nel PNNR
Il
Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diversi interventi in materia
di processo esecutivo
e procedimenti speciali.
Il principale obiettivo della riforma è quello
definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle
forme e dei tempi del processo esecutivo, attraverso una rafforzata tutela del
creditore o dell’avente diritto munito di un titolo esecutivo, mediante
l’alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali,
l’accelerazione dei tempi (l’eliminazione di termini superflui e la più
sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività.
Si è ritenuto che il settore dell’esecuzione forzata
meriti particolare attenzione e si è focalizzato l’obiettivo sulla centralità
della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del
sistema paese.
L’intento è quello di
rendere più celeri e spediti i procedimenti esecutivi attraverso interventi cha
agiscono sotto molteplici profili.
In primis, si propone di abrogare le disposizioni del
codice di rito e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e
alla spedizione in forma esecutiva. Il fine è quello di rendere più snello
l’avvio dell’esecuzione forzata attraverso una semplice copia attestata
conforme all’originale.
Nel settore dell’esecuzione immobiliare, si prevede:
·
una
generale riduzione dei termini per il deposito della certificazione
ipocatastale, così guadagnando nella fase introduttiva almeno 60 giorni
·
un
potenziamento dello strumento della delega, estendendolo anche ai settori
finora rimasti appannaggio del G.E. (ad es. la fase distributiva) e prevedendo
un rigido meccanismo di controllo sul delegato, con precise scadenze temporali,
per velocizzare la fase liquidatoria;
·
interventi
in punto di custodia (prevedendosi che il giudice dell’esecuzione provveda alla
sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro
quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale) e di liberazione
dell’immobile (rendendola obbligatoria ove lo stesso abitato dall’esecutato e
dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile
alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è
autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni);
·
si
introduce il meccanismo della c.d. vente privée (vendita diretta del bene
pignorato da parte del debitore) che, con i necessari accorgimenti, può
favorire una liquidazione “virtuosa” e rapida attraverso la collaborazione del
debitore.
Si introducono semplificazioni procedurali
nell’espropriazione presso terzi e si interviene sulle misure di coercizione
indiretta (c.d. astreintes), attribuendo tra l’altro anche al giudice
dell’esecuzione il potere di imporre l’astreinte, misura particolarmente utile
ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna
o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al
giudice della cognizione.