Esecuzioni: gli interventi nel PNNR

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Esecuzioni: gli interventi nel PNNR

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Procedure Esecutive · 28 Aprile 2021
Esecuzioni: gli interventi nel PNNR
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diversi interventi in materia di processo esecutivo e procedimenti speciali.
Il principale obiettivo della riforma è quello definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo, attraverso una rafforzata tutela del creditore o dell’avente diritto munito di un titolo esecutivo, mediante l’alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l’accelerazione dei tempi (l’eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività.
Si è ritenuto che il settore dell’esecuzione forzata meriti particolare attenzione e si è focalizzato l’obiettivo sulla centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema paese.
L’intento è quello di rendere più celeri e spediti i procedimenti esecutivi attraverso interventi cha agiscono sotto molteplici profili.
In primis, si propone di abrogare le disposizioni del codice di rito e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Il fine è quello di rendere più snello l’avvio dell’esecuzione forzata attraverso una semplice copia attestata conforme all’originale.
Nel settore dell’esecuzione immobiliare, si prevede:
·         una generale riduzione dei termini per il deposito della certificazione ipocatastale, così guadagnando nella fase introduttiva almeno 60 giorni
·         un potenziamento dello strumento della delega, estendendolo anche ai settori finora rimasti appannaggio del G.E. (ad es. la fase distributiva) e prevedendo un rigido meccanismo di controllo sul delegato, con precise scadenze temporali, per  velocizzare la fase liquidatoria;
·         interventi in punto di custodia (prevedendosi che il giudice dell’esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale) e di liberazione dell’immobile (rendendola obbligatoria ove lo stesso abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni);
·         si introduce il meccanismo della c.d. vente privée (vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore) che, con i necessari accorgimenti, può favorire una liquidazione “virtuosa” e rapida attraverso la collaborazione del debitore.
Si introducono semplificazioni procedurali nell’espropriazione presso terzi e si interviene sulle misure di coercizione indiretta (c.d. astreintes), attribuendo tra l’altro anche al giudice dell’esecuzione il potere di imporre l’astreinte, misura particolarmente utile ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione.



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