TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, ORDINANZA DEL 24 GENNAIO 2023
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Tribunale · 7 Aprile 2023
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, ORDINANZA DEL 24 GENNAIO 2023
espropriazione immobiliare - fallimento - credito fondiario - art. 41 TUB
La previsione costituisce una evidente novità, nel segno della discontinuità rispetto alla disciplina previgente (cfr. art. 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3), che non prevedeva eccezioni al divieto di prosecuzione delle procedure esecutive individuali
"deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 c.c.i.i., norma che trova pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i."
espropriazione immobiliare - fallimento - credito fondiario - art. 41 TUB
La previsione costituisce una evidente novità, nel segno della discontinuità rispetto alla disciplina previgente (cfr. art. 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3), che non prevedeva eccezioni al divieto di prosecuzione delle procedure esecutive individuali
"deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 c.c.i.i., norma che trova pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i."