Tribunale di Lecce, Sezione Esecuzioni Immobiliari, 15 aprile 2021
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 16 Agosto 2021
Il decreto
del giudice dell'esecuzione, che prevede il pagamento della
differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto e quello minore
per il quale è avvenuta la vendita, non può essere emesso nei confronti del
ceto creditorio nel suo complesso, ma nei confronti di uno o più creditori cui
viene assegnato il credito ad esso corrispondente, per cui non può che essere
messo nella fase distributiva. Solo quando è stato redatto il piano di riparto
il giudice dell'esecuzione ha la possibilità di stabilire, tenuto conto del
piano di graduazione, a quali creditori possa essere attribuito il credito
risarcitorio di cui all'art. 177 d. att. c.p.c..