Tribunale di Lecce, Sezione Esecuzioni Immobiliari, 15 aprile 2021

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Tribunale di Lecce, Sezione Esecuzioni Immobiliari, 15 aprile 2021

Osservatorio Esecuzioni Immobiliari
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 16 Agosto 2021
Il decreto del  giudice dell'esecuzione, che prevede il pagamento della differenza tra il prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, non può essere emesso nei confronti del ceto creditorio nel suo complesso, ma nei confronti di uno o più creditori cui viene assegnato il credito ad esso corrispondente, per cui non può che essere messo nella fase distributiva. Solo quando è stato redatto il piano di riparto il giudice dell'esecuzione ha la possibilità di stabilire, tenuto conto del piano di graduazione, a quali creditori possa essere attribuito il credito risarcitorio di cui all'art. 177 d. att. c.p.c..



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