Tribunale di Milano, sez. X, sentenza 6 Luglio 2021- Est. Spera
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 28 Luglio 2021
Accertato
il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità
/ inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad
un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso:
l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia
provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal
custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda
produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume
efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento
lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente
(nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda perché in presenza di una
cosa connotata da pericolosità manifesta e visibile, quale è la pavimentazione
in pavé che per sua natura è disconnessa e non uniforme, l'utente non aveva
rispettato il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste
nel guardare dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla
pavimentazione irregolare).