Tribunale di Salerno, sentenza del19 gennaio 2023, Pres. Jachia, est. Faracchio
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Sentenze · 10 Marzo 2023
Tribunale di Salerno, sentenza del19 gennaio 2023, Pres. Jachia, est. Faracchio
Esecuzione immobiliare - pignoramento - deposito nota trascrizione - termine
Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 557 c.p.c. non comprende nel novero degli atti da depositare nel termine di quindici giorni la nota di trascrizione del pignoramento e tale omissione non può essere colmata con un’estensione analogica della norma, atteso che, come noto, le disposizioni che comportano sanzioni di invalidità e inefficacia vanno interpretate in maniera rigorosamente restrittiva in ossequio al principio generale di conservazione dell’efficacia degli atti giuridici.
Non confligge con tale impostazione il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità secondo cui il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nell’ambito della quale la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato e la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.