Tribunale Napoli, Sez. V civ. , ordinanza dell'8 febbraio 2023

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Tribunale Napoli, Sez. V civ. , ordinanza dell'8 febbraio 2023

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Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Ordinanze Tribunale · 11 Aprile 2023
Tribunale Napoli, Sez. V civ. , ordinanza dell'8 febbraio 2023
contratto di mutuo - rinegoziazione - obbligo del creditore

Esiste un vero e proprio obbligo del creditore procedente di accettare la richiesta di rinegoziazione che sia meritevole ai sensi della normativa vigente, cioè in presenza di tutte le condizioni e requisiti dalla norma, così come già affermato da parte della dottrina, o che, almeno, sussista un obbligo del creditore procedente di effettuare un’analisi accurata e motivata dell’accoglibilità della richiesta, come già affermato in alcune pronunce giurisprudenziali ( cfr. in tal senso Trib. Bergamo, 13.07.2021; Trib. Termini Imerese 21.02.2022).
Consentire, infatti, al creditore procedente addirittura di omettere ogni tipo di riscontro all’istanza di rinegoziazione del mutuo, significherebbe abrogare, implicitamente, il portato della norma con conseguente lesione dei diritti del debitore esecutato. Inoltre, qualora si giungesse alla diversa conclusione che la normativa citata non fosse destinata ad obbligare il creditore procedente alla rinegoziazione o, quanto meno, alla contrattazione, la sospensione della procedura esecutiva, prevista dal comma n. 7 dell’art. 41 bis L. n. 157/2019, rischierebbe di diventare un inutile e distorsivo strumento, azionabile ad libitum dal debitore esecutato, per paralizzare la procedura esecutiva immobiliare.



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