Il Caso DABUS: Un Nuovo Dilemma per il Diritto della Proprietà Intellettuale
Pubblicato da Maria Teresa De Luca in Evidenza · 2 Dicembre 2024
Il Caso DABUS: Un Nuovo Dilemma per il Diritto della Proprietà Intellettuale
Il caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) rappresenta un punto di svolta nel dibattito sulla protezione giuridica delle invenzioni generate dall’intelligenza artificiale (IA). La vicenda, che ha coinvolto uffici brevetti di diverse giurisdizioni, interroga le fondamenta della normativa brevettuale, in particolare la figura dell’inventore, tradizionalmente intesa come persona fisica.
Origine del Caso
DABUS è un sistema di IA progettato da Stephen Thaler, un esperto nel campo delle reti neurali. L’IA è in grado di generare autonomamente idee innovative, senza intervento umano diretto. In due specifiche occasioni, DABUS ha creato:
1. Un contenitore alimentare innovativo basato su geometria frattale, pensato per una maggiore efficienza nel trasporto e nello stoccaggio.
2. Un dispositivo luminoso per attirare l’attenzione, utile in situazioni di emergenza.
Thaler ha presentato domande di brevetto in diverse giurisdizioni (tra cui Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti, Sudafrica e Australia), designando DABUS come unico inventore.
Il Quadro Normativo Attuale
La normativa internazionale sulla proprietà intellettuale, così come recepita a livello nazionale, prevede che l’inventore sia una persona fisica. Ad esempio:
• La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) richiede espressamente che l’inventore sia un individuo umano (art. 60).
• L’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) e l’Ufficio Brevetti del Regno Unito interpretano in modo analogo la figura dell’inventore.
Il rigetto delle domande di Thaler si è basato su questa premessa. Secondo tali uffici, un sistema di IA, non essendo una persona fisica, non può essere riconosciuto come inventore.
Le Decisioni Giurisdizionali
1. Europa e Stati Uniti: Gli uffici brevetti hanno respinto le richieste, ritenendo che la legge vigente non consenta la designazione di un’IA come inventore. L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), ad esempio, ha affermato che l’inventore deve essere una persona dotata di capacità giuridica, escludendo così i sistemi di IA.
2. Australia: Inizialmente, un tribunale federale australiano ha accolto l’interpretazione di Thaler, sostenendo che il concetto di inventore non debba necessariamente limitarsi agli esseri umani. Tuttavia, la decisione è stata successivamente ribaltata dalla Corte d’Appello Federale.
3. Sudafrica: In controtendenza, il Sudafrica ha concesso il brevetto designando DABUS come inventore, senza però affrontare in modo approfondito la questione legale, trattandosi di una giurisdizione con un processo di esame formale meno rigoroso rispetto agli standard europei o statunitensi.
Implicazioni Giuridiche
Il caso DABUS solleva questioni di rilevanza teorica e pratica per i giuristi:
1. Definizione di Inventore: La nozione di inventore è al centro del dibattito. È ancora appropriato limitare questa figura agli esseri umani in un’era in cui l’IA contribuisce attivamente al processo creativo?
2. Tutela delle Invenzioni dell’IA: L’esclusione dell’IA come inventore potrebbe disincentivare l’innovazione. Le invenzioni generate da sistemi come DABUS rischiano di rimanere prive di protezione, con possibili conseguenze sulla competitività economica.
3. Necessità di un Adeguamento Normativo: Il diritto brevettuale, fondato su presupposti antropocentrici, appare inadeguato a regolamentare le invenzioni generate da IA. Potrebbero essere necessarie modifiche normative che contemplino una figura intermedia, come il "titolare del sistema di IA".
Il caso DABUS rappresenta un banco di prova per il diritto della proprietà intellettuale, sollecitando i giuristi a riflettere sulla capacità del sistema legale di adattarsi all’evoluzione tecnologica.
Sebbene la posizione prevalente resti quella di escludere l’IA dal ruolo di inventore, è evidente che il dibattito è solo agli inizi.
L’esito di questa vicenda potrebbe influenzare profondamente il modo in cui il diritto interagisce con l’innovazione, delineando nuove frontiere per la tutela della creatività.