Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) decisione del 24 novembre 2020, n. 20978
“Nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”
Maria Teresa De Luca | 27/1/2021